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Messaggio importante

Per avere supporto informatico nella presentazione di una pratica è necessario compilare questo modulo indicando l'indirizzo dello sportello per cui si richiede assistenza, la difficoltà riscontrata e il codice della pratica, indicando il Comune in cui si è aperta l'istanza telematica, cognome e nome, numero pratica e breve descrizione problematica. Non verranno prese in carico richieste di supporto consulenziale o legale.

I diritti di segreteria possono essere pagati solo tramite PagoPA, accedendo alla sezione “Pagamento” del portale della pratica telematica.
I Pagamenti effettuati con modalità diverse da PagoPA impediranno la prosecuzione della compilazione e l’invio dell’istanza.

Trasportare cadaveri, ceneri o resti mortali all'estero

Descrizione

Il trasporto di cadavere, resti mortali o ceneri all'estero è autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 27 e 29) tramite:

  • il passaporto mortuario se il defunto è diretto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (Regio Decreto del 01/07/1937, n. 1379): Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Danimarca, San Marino.
    Per conoscere l'elenco aggiornato, consulta il sito del Ministero dell'Interno.
     
  • un decreto di autorizzazione al trasporto all'estero se il defunto è diretto in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937. In questo caso occorre anche il nulla osta dell’Autorità diplomatica in Italia (Ambasciata, Consolato) del Paese dove è destinato il defunto.

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